Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Ricapitalizzazione  della  Banca  del  Mezzogiorno   -   Mediocredito
                              Centrale 
 
  1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  sono  assegnati  in  favore   dell'Agenzia   Nazionale   per
l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia,
contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di
900 milioni di euro  per  l'anno  2020,  interamente  finalizzati  al
rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto  capitale  in
favore di  Banca  del  Mezzogiorno  -  Mediocredito  Centrale  S.p.a.
affinche' questa promuova, secondo logiche, criteri e  condizioni  di
mercato, lo sviluppo di  attivita'  finanziarie  e  di  investimento,
anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da
realizzarsi mediante  operazioni  finanziarie,  anche  attraverso  il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al  capitale  di  societa'
bancarie e  finanziarie,  di  norma  societa'  per  azioni,  e  nella
prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di
tali partecipazioni. 
  ((1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione    del     presente     decreto,     la     Banca     del
Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., ovvero la societa'  di  cui
al comma 2, in caso di costituzione della  medesima,  riferiscono  su
base quadrimestrale  alle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui  al  comma
1, anche con riferimento ai profili finanziari  e  all'andamento  dei
livelli occupazionali, e presentano altresi' alle Camere, entro il 31
gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno  2021,  una  relazione
annuale sulle medesime operazioni finanziarie  realizzate  nel  corso
dell'anno  precedente.  All'atto  dell'eventuale  costituzione  della
societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni
conseguenti e sui programmi previsti.)) 
  2. A seguito delle  iniziative  poste  in  essere  dalla  banca  in
attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia  delle
finanze di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  puo'
essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova  societa',
alla quale sono assegnatele attivita' e partecipazioni  acquisite  ai
sensi del comma 1. Le  azioni  rappresentative  dell'intero  capitale
sociale della  societa'  sono  attribuite,  senza  corrispettivo,  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al  comma  precedente
non si applicano le disposizioni del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n.175. ((Resta ferma la disciplina in materia di  requisiti  di
onorabilita',  professionalita'  e  autonomia  degli   amministratori
prevista  dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385.)) La nomina del consiglio di amministrazione della  societa'  e'
effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per  l'attuazione
dei commi precedenti sono esenti da imposizione  fiscale,  diretta  e
indiretta, e da tassazione. 
  5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu' necessarie  alle
finalita' di cui al presente decreto sono  quantificate  con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  trasferite,  anche
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175  (Testo
          unico in materia di societa' a partecipazione pubblica)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2016, n. 210. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993,  n.  230,
          S.O.